Statuto

Lo statuto dell’Associazione Ripalta Area Protetta

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “Associazione Ripalta Area Protetta”. L’Associazione ha sede a Bisceglie (BT).

ART. 2 – (Finalità)

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Le finalità che si propone sono quelle di salvaguardare e promuovere lo sviluppo eco-compatibile delle coste, del mare, del territorio e delle lame, tra cui la zona Pantano-Ripalta. Si propone, inoltre, di vigilare affinché eventuali futuri interventi di riqualificazione e recupero siano condotti nel rispetto degli equilibri naturali, degli ecosistemi, degli habitat, dei vincoli di tutela paesaggistica e archeologica nonché delle rispettive norme che ne disciplinano gli ambiti.   

Per questi motivi promuove iniziative finalizzate al raggiungimento di questi obiettivi: escursioni guidate, pubblici dibattiti e manifestazioni, raccolta delle conoscenze sulla Costa e relativa divulgazione, sensibilizzazione dell’opinione pubblica, collaborazione con enti pubblici e privati, rilancio e valorizzazione del paesaggio attraverso una mirata operazione di marketing territoriale che prevede la promozione di tutte le risorse del territorio, istituzione di un “Centro di Documentazione Ambientale” che consenta di raccogliere, classificare e organizzare tutte le informazioni relative al patrimonio paesaggistico, archeologico ed ambientale (tra cui il monitoraggio delle specie faunistiche e floreali) per renderle disponibili in maniera strutturata alle varie comunità sociali, economiche, scientifiche, culturali e agli organismi istituzionali interessati, nonché quant’altro possa essere utile allo Sviluppo Sostenibile della nostra comunità.

ART. 3 – (Soci) 

Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento attuativo.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

  • ordinari: sono coloro che versano la quota stabilita dall’Assemblea,
  • sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
  • benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

omissis

ART. 6 – (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

E’ convocata almeno una volta a trimestre dal Presidente dell’associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso personale e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno la metà dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • eleggere gli organi sociali di cui all’art. 6 (Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglio Direttivo);
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 – (Validità Assemblee)

omissis

ART. 10 – (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarre copia conforme.

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall’Assemblea tra i soci dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea. Redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio direttivo dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati.

ART. 12 – (Presidente, Segretario e Tesoriere)

Presidente, segretario e tesoriere sono eletti tra i membri del Consiglio direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o di sua vacanza per cessazione della carica (dimissioni, morte, decadenza). Nel caso in cui il segretario non possa presiedere l’adunanza, la sua funzione è espletata dal Consigliere anziano.

Al Tesoriere sono affidate l’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Direttivo.

ART. 13 – (Risorse economiche)

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ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)

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ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

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ART. 16 – (Disposizioni finali)

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